Pubblichiamo le principali disposizioni introdotte dalla Regione Abruzzo in relazione al contenimento del contagio da Covid-19.
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102/2020 le misure di cui all’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 sono applicate in tutto il territorio della Regione Abruzzo con effetto dal 18 novembre fino al 3 dicembre 2020.17
– È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione Abruzzo, nonché tra Comuni e all’interno del proprio Comune, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da dichiarare con l’autocertificazione;
– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee-guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
– è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
– fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
– sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, con esclusione delle seguenti:
• lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• attività delle lavanderie industriali
• altre lavanderie, tintorie
• servizi di pompe funebri e attività connesse
• servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
– i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.